Onorevoli Colleghi! - Il gioco d'azzardo non regolamentato prospera nella più completa illegalità: è arrivato il momento di adeguare la legislazione in un quadro generale di regole e garanzie per tutti.
      La disciplina vigente in materia mostra diverse incongruenze, fra cui la gestione monopolistica dello Stato sulle commesse «legali» e la posizione di assoluto privilegio delle quattro sedi di casinò autorizzati, tutte ubicate nel nord d'Italia, stante la vigenza di un divieto generale per il gioco d'azzardo.
      Il fenomeno delle scommesse clandestine ha raggiunto dimensioni impressionanti, tale da costituire una delle risorse principali per la criminalità organizzata; basti pensare che il 9 per cento della cifra complessivamente spesa nel mondo per le giocate d'azzardo proviene dal nostro Paese (secondo gli ultimi dati forniti da «Affari italiani» del 9 gennaio 2006).
      La presente proposta di legge intende superare le incongruenze e le disparità determinatesi storicamente nel Paese; l'istituzione di una nuova casa da gioco in Sicilia rende possibile convogliare ingenti flussi di denaro, oggi nelle mani della malavita, verso canali leciti volti a incrementare le attività di sviluppo e di crescita delle comunità che li ricevono. Una casa da gioco può aiutare ad alimentare il turismo e offre nuove opportunità lavorative.
      Taormina, vero e proprio fiore all'occhiello per la regione Sicilia, sede di grandi eventi e con adeguate strutture ricettive, è la località siciliana che ha tutti i requisiti per ospitarne una ed è all'altezza

 

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delle esigenze di un mercato sempre più internazionalizzato.
      Per tali finalità la presente proposta di legge detta norme per l'istituzione e la regolamentazione di una casa da gioco nel comune di Taormina.
      In deroga agli articoli 718 e seguenti del codice penale che vietano il gioco d'azzardo, viene attribuito alla regione Sicilia il compito di autorizzare l'apertura di una casa da gioco nel comune di Taormina, su richiesta sia del consiglio comunale sia del consiglio provinciale (articolo 1).
      La regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, deve disciplinare la gestione del casinò, stabilendo le norme per l'assegnazione e i controlli in materia finanziaria e dell'ordine pubblico (articolo 2).
      Viene regolamentata la titolarità e la gestione di terzi per l'esercizio della casa da gioco (articolo 3). I proventi che derivano dalla gestione sono assegnati, per un 50 per cento al comune di Taormina, per un altro 50 per cento alla regione siciliana con obbligo di vincolo del 20 per cento in favore di misure di stabilizzazione dell'occupazione (articolo 4).
      Vengono, infine, dettate norme relative alla vigilanza della casa gioco (articolo 6), nonché disposizioni concernenti il regime fiscale e l'estensione applicativa delle norme antiriciclaggio ai servizi di cassa della casa da gioco (articolo 7).
 

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